Si comunica che, considerate le particolari condizioni climatiche di questio periodo, dopo il 15 aprile il responsabile degli impianti di riscaldamento di ogni stabile può deciderne l’accensione per una durata massima di 7 ore giornaliere.
Non è necessaria l'ordinanza del Sindaco, infatti le disposizioni di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, art.4 commi 2 e 3) prevedono che dal 15 ottobre al 15 aprile l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sia consentito nel rispetto dei limiti di 14 ore giornaliere. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.