Si informa che il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello promosso nell'interesse del Comune dall’Amministrazione Comunale, ha riformato la sentenza del TAR respingendo definitivamente il ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato ha infatti accolto le censure formulate nel ricorso in appello, ritenendo che al Sindaco spetti, per finalità di contrasto alla ludopatia, il potere regolatorio degli orari delle attività di gioco lecito sulla base dell'art. 50 comma 7 TUEL e non del comma 5 che prevede invece le ordinanze contingibili ed urgenti.
Il Collegio ha inoltre ritenuto, diversamente dal TAR Brescia, che nello specifico tale potere sia stato esercitato in maniera corretta e proporzionata e che l'istruttoria svolta sia più che adeguata.
L'ordinanza sindacale deve dunque ritenersi pienamente valida ed efficace.
Motivo del ricorso in origine era finalizzato al contrasto al gioco d’azzardo introducendo, per quanto possibile e consentito, una limitazione negli orari ritenuti più a rischio al favorire la dipendenza patologica.
Soddisfazione quindi per questo risultato che conferma quanto sia stata corretta e motivata l’azione congiunta di più amministrazioni comunali per la finalità di contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Il Sindaco