NOVITA' normative in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

27 Settembre 2021
Tipo articolo: 

Regione Lombardia ha chiarito la procedura in caso di interventi in zona sismica. Si ricorda che il Comune di Fara Gera d'Adda ricade in zona simisca 3.

QUALSIASI INTERVENTO EDILIZIO IN ZONA SISMICA (tutte le zone, dalla 1 alla 4
compresa - in Regione Lombardia non sono presenti Comuni in zona sismica 1), comportante
l'esecuzione di opere che non siano di “edilizia libera”
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e
ss.mm.ii., e dell’articolo 6 della L.R. 20/2020, indipendentemente dalla natura dei materiali
usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, DEVE
ESSERE assoggettato a “deposito sismico”, “autorizzazione sismica” o “certificazione
alla sopraelevazione”
, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., della L.R. 33/2015 e
ss.mm.ii., della D.G.R. n. X/5001 del 30/03/2016 (pubblicata su BURL Serie Ordinaria n. 14 -
Giovedì 07 aprile 2016) e della successiva D.G.R. n. XI/4317 del 15/02/2021 (pubblicata su
BURL Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 22 febbraio 2021).

La Giunta regionale con la D.G.R. n. 4317/2021 ha semplificato l’iter procedurale del deposito
sismico, in recepimento di quanto previsto dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dal
conseguente decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 di
approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli
interventi di cui al sopracitato articolo. Tale attività di semplificazione ha comportato
l’individuazione di 3 classi di interventi, codificati in funzione della rilevanza ai fini della tutela
della pubblica incolumità:
A. interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (allegato A D.G.R. 4317/2021)
B. interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (allegato B D.G.R.
4317/2021)
C. interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (allegato C D.G.R.
4317/2021)
Si precisa pertanto quanto segue:
- le opere che non rientrano negli allegati A e B e che non riguardano infrastrutture e edifici
di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di
un eventuale collasso, individuati da Regione Lombardia con il Decreto n. 7237 del
22/05/2019 (pubblicato su BURL n. 22 – Serie Ordinaria del 29/05/2019) realizzate in zona
sismica 2, sono definite come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e quindi
rientrano nell’allegato C.
- a prescindere dalla zona sismica di riferimento, rientrano nella macrocategoria privi di
rilevanza nei confronti della pubblica incolumità gli interventi elencati e descritti nell’allegato
C compresi tutti quelli che, come descritto al punto n. 33 “…presentano parametri
geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare
significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di
cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a
quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso
indicati nelle voci prese a riferimento”.
- per gli interventi assimilabili o rientranti nell’elenco di cui all’allegato C, il deposito sismico di
cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. deve intendersi assolto con la trasmissione,
nell'ambito della presentazione della pratica edilizia, dei seguenti allegati:
● dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato (allegato F alla D.G.R. n.
XI/4317 del 15/02/2021);
● relazione di calcolo ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, qualora
“l'intervento interessi anche strutture, come definite nel DPR 380/2001 e ai sensi
delle N.T.C. (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
17/01/2018)”;
- qualunque intervento che, per le sue caratteristiche, non rientra e non è assimilabile a una
delle casistiche di cui all’allegato C, e che non può essere considerato “rilevante” ai sensi
dell’Allegato A, e che non può essere considerato “attività di edilizia libera”, ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dell’articolo 6 della l.r. 20/2020, rientrerà
nell’allegato B come “intervento di minore rilevanza”. In questo ultimo caso il deposito
sismico (comunicazione di deposito sismico) deve presentato con le modalità individuate
dal Comune territorialmente competente e, a chiusura dell’intervento, del relativo certificato 

di collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

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