Norme di legge in merito ai periodi ed orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici.
Il D.P.R. 16/04/2013, n. 74, regolamenta i limiti di esercizio degli impianti termici degli edifici.
Il territorio comunale di Fara Gera d'ADda è inserito nella zona climatica "E" e pertanto l'esercizio degli impianto di riscaldamento è consentito per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere continuative ovvero frazionate in due o più sezioni comprese fra le ore 5,00 e le ore 23,00.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati (quindi senza bisogno di ordinanza del Sindaco), solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
A fronte di ulteriori comprovate esigenze, in deroga alla suddetta normativa il Sindaco, con propria ordinanza, può ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera.