Calcolo IMU

Servizio attivo

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU 2020

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A chi è rivolto

Chiunque detenga un diritto reale su un immobile:
- proprietà;
- usufrutto;
- uso;
- abitazione o enfiteusi;
- nonché il genitore assegnatario del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiara anche genitore affidatario.

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Descrizione

Prospetto aliquote IMU attualmente in vigore

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,6 %
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,1 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 1,06 %
Terreni agricoli 0,96 %
Aree fabbricabili 1,06 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,06%

 

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.


Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

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Come fare

Versamento tramite modello F24

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Cosa serve

       

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Cosa si ottiene

        

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Tempi e scadenze

Acconto/Unica soluzione: 16 giugno
Saldo: 16 dicembre

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Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2025, 09:41

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