COMUNE DI FARA GERA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160 Prot____________ Registro Ordinanze n. 9 ORDINANZA Oggetto: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE, DIVIETO DI ACCESSO AL CIMITERO, PASSERELLA SULL’ADDA CON CHIUSURA DELLA STESSA I FINE SETTIMANA, NONCHE’ IN TUTTI I PARCHI PUBBLICI E NEL CENTRO DI RACCOLTA/ISOLA ECOLOGICA DI VIA ISOLA, DIVIETO DI STAZIONAMENTO SULLE PANCHINE PUBBLICHE PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI TUTELA E DIFESA DELLA SALUTE PUBBLICA E INCOLUMITA’ DELLE PERSONE, IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN DIFFUSIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DENOMINATA COVID-19 – MISURE ANTI AGGREGAZIONE. PREMESSO CHE nel giorno feriale di venerdì nel Comune in intestazione si svolge il consueto mercato settimanale che richiama, all’uopo, un discreto numero di persone, soprattutto nel periodo primaverile/estivo, concomitante con il sopraggiungere della bella stagione e temperature più gradevoli e confortevoli; PRESO ATTO E APPURATO della diffusione incontrollata e repentina del nuovo virus COVID-19 che si è esteso praticamente sull’intero territorio nazionale con casi comparsi ed emersi ovunque con particolare riguardo alla Regione Lombardia che tra tutte è certamente e insindacabilmente, numeri alla mano, quella maggiormente colpita e falcidiata da tale infezione con un numero di ricoverati in terapia intensiva o comunque con bisogno di essere assistiti direttamente all’interno di una struttura ospedaliera in forte aumento e crescita, con un ritmo insostenibile di 15/20 ricoveri al giorno, e tale da aver sostanzialmente portato all’esaurimento e alla saturazione dei posti letto e/o comunque al collasso dei luoghi di cura; RILEVATA, sulla scorta di quanto enunciato al punto che precede, la dimensione e la gravità dell’epidemia in atto che richiede l’adozione di misure drastiche al fine di contenere il più possibile la diffusione su larga scala del virus e provare così a rallentarne gli effetti in vista di un ritorno, quanto più celere auspicabile, alla normalità delle cose; VISTO l’art. 32 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 con cui viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale”; VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 disciplinante il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 92 del 21-4-1998- Suppl. Ordinario n. 77), entrato in vigore il 6 maggio 1998; VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 che detta “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 Disposizione attuativa del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’01 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, nel quale vengono adottate e intraprese misure più stringenti e rigorose di controllo dell’espansione dell’infezione rispetto a quelle assunte nei provvedimenti antecedenti, allargando la zona arancione a tutta la Lombardia e ad altre 14 Province, ovvero Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, imponendo, su tutti, il divieto assoluto di movimentazione in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti in essere siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero ancora per ragioni di salute e/o sanitarie; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che, de facto, estende le prescrizioni imposte con il dispositivo precedente all’intero territorio nazionale, nessuna Regione esclusa, oltre a rinforzare il concetto, già reso noto, del divieto di assembramento di persone, anche in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, nonché per il caso in esame da cui scaturisce il corrente atto, il mercato è aperto e funzionante esclusivamente per i commercianti che vendono prodotti del genere alimentare; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, con il quale vengono inasprite, in accoglimento, in particolare, della proposta in questa direzione, da parte della Regione Lombardia che caldeggiava con decisione la chiusura totale attività escluse quelle essenziali, le misure con il dispositivo precedente adottate, conformandosi, sostanzialmente, con le richieste delle Regione Lombardia, per l’appunto; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di allerta ed emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; CONSIDERATO che il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale; VISTA altresì la Circolare n. 3/2020 del Ministero dell’Interno, nella quale si raccomanda, in particolare, di evitare, negli uffici per il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento dei locali; CONSIDERATO che la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia prevede che “Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali”; RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, stante altresì l’impossibilità, anche per una carenza di organico dell’Ufficio di Polizia Locale, da parte dell’Amministrazione Comunale di poter garantire, durante lo svolgimento dello stesso unicamente consentito, si ribadisce, per gli ambulanti che pongono in vendita alimentari, la distanza minima di sicurezza tra le persone prevista dalla normativa vigente, in linea, invero, soprattutto, alle decisioni introdotte nel decreto emanato dall’esecutivo in data 11 marzo 2020, ut supra meglio descritto e presentato; CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nonché autorità sanitaria locale nell’ambito del territorio comunale; VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; ORDINA IN VIA PRECAUZIONALE, AL FINE DI SCONGIURARE POSSIBILI QUANTO CONCRETI CASI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, A FAR DATA DAL 13/03/2020 P.V. FINO AL 03/04 P.V., salvo proroghe: • la sospensione del mercato ambulante settimanale del venerdì, valido ed effettivo per tutti i commercianti a prescindere dalla forma di vendita posta in essere, quindi ivi compresi gli ambulanti che pongono in vendita prodotti del genere alimentare rimanendo invece, per contro, consentito il regolare e consueto piazzamento del banco del pesce ogni giovedì in P.zza Roma accanto a via Opifici così come inalterate anche eventuali altre forme di vendita di tipo itinerante; • la chiusura del centro di raccolta di via Isola; • divieto di stazionamento sulle panchine pubbliche dislocate in tutto il Paese; • LA CHIUSURA DEI SEGUENTI LUOGHI ED AREE CHE SONO FORIERI E PRODROMICI ALLA CREAZIONE DI SITUAZIONI DI INEVITABILE AGGREGAZIONE COSI’ COME ELENCATI: • cimitero; • parco linificio adiacente i caseggiati della medesima via civico 5 e alla Chiesa parrocchiale di P.zza Roma civ. 2; • parco comunale donatori AVIS-AIDO-ADMO intitolato nel 2017 ubicato in via dei Palass; • parco della rimembranza anno 1923 sito in via Locatelli fronte civ. 17; • parco di via dei Dossi intersezione via Veneziana Badalasco frazione Badalasco; • area verde posta al di sotto della passerella sull’Adda anno 1874, ricadente nel territorio di Fara Gera d’Adda (BG); - ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO nei seguenti parchi in quanto aperti privi di recinzione perimetrale e/o ingressi con cancelletto con chiusura manuale e/o automatica: • parco comunale di via Europa intersezione Viale Campi e via Marconi; • parco di via dei Crederi intersezione con via Udine; - INOLTRE, AD ADIUVANDUM, SI DISPONE PER LA PASSERELLA SULL’ADDA LA SEGUENTE ULTERIORE LIMITAZIONE: • divieto di accesso all’interno della medesima ambo i lati dalle ore 08,00 di ogni sabato fino alle 20,00 di ciascuna domenica compresa. DISPONE .di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione informatica all’Albo Pretorio dell’Ente in intestazione; . di comunicare le circostanze in argomento, nelle forme più consone e agevoli, in via precipua, agli operatori che partecipano direttamente con il loro banco, in quanto titolari di apposito posteggio, al mercato canonico in modo che non si presentino inutilmente nei giorni prestabiliti per lo svolgimento del medesimo a Fara Gera d’Adda; .di incaricare il Servizio di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza; .che le disposizioni contenute nel corrente atto vengano rese note alla popolazione mediante predisposizione, installazione e affissione di apposita segnaletica verticale la cui realizzazione spetterà all’Ufficio Tecnico di concerto con il Comando di P.L.; .che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: .Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo; .Servizio Polizia Locale Comune di Fara Gera d’Adda (BG); .Ufficio Tecnico Comune di Fara Gera d’Adda (BG); .Comando Stazione locale Carabinieri. SI AVVERTE - che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 650 C.P., nonché salvo che il fatto costituisca più grave reato, da quanto previsto dall’art. 452 c.p. “delitto colposo contro la salute pubblica” e con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000; - ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardo entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento. il Sindaco Fara Gera d’Adda, 12/03/2020 ASSANELLI Raffaele